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Enti Locali: le Royalties non sono dovute, un’ulteriore sentenza lo attesta

Nullità delle convenzioni impositive di misure compensative meramente patrimoniali a favore dei comuni e a carico dei titolari di impianti da fonti rinnovabili.


Con una recentissima pronuncia (sentenza n. 737/2018) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari ha annullato gli atti con cui il Comune chiedeva alla società titolare di un parco eolico il pagamento di un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza installata e, in aggiunta, un corrispettivo annuo dell’1% del fatturato annuo proveniente dalla vendita di energia
In via pregiudiziale è stata affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. o), c.p.a., le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione concernenti la produzione di energia sono espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito i giudici del Tar Puglia, ripercorrendo i numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, hanno ritenuto illegittima la richiesta del Comune statuendo che “il Comune non possa imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, in quanto solo lo Stato e le regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai meramente economiche, ma solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale”.
In sostanza, poiché la legge non prevede a carico degli operatori alcun corrispettivo da versarsi nelle casse comunali per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile, sono da ritenersi illegittime le pretese avanzate dai Comuni sotto forma dei cd. “canoni di concessione” in quanto non sussiste in concreto alcuna concessione di bene o servizi.
Infatti l’attività dei Comuni deve essere ispirata ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) ed improntata a favorire gli interessi della comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo (art. 3, co.2, d.lgs n. 267 del 2000) e non certo può essere oggetto di “remunerazione”, o di “pretesa di denaro” a cui condizionare l’espressione del parere favorevole alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto.
A tale riguardo, pertanto, il Collegio ha ritenuto che la convenzione sottoscritta è da considerarsi nulla ex art. 1418 c.c. per contrarietà a specifiche norme imperative e per impossibilità dell’oggetto in quanto impositiva di misure compensative meramente pecuniari quale corrispettivo derivante dalla mera localizzazione sul territorio comunale di un impianto di produzione di energia rinnovabile in quanto sono sprovvista di causa giustificatrice posto che la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili costituisce libera attività di impresa.
A seguito della dichiarazione di nullità della convenzione, il Comune è stato condannato alla ripetizione ex art. 2033 ss. c.c. delle somme indebitamente versate dalla società in virtù dell’esecuzione della convenzione oltre gli interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale.
Si segnala, infine, che si può procedere alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente già versate nelle casse comunali esercitando la relativa azione entro il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..


Si ringrazia per il prezioso contributo l’Avv. Giovanni Battista De Luca, membro della I Commissione – Affari Legali, Regolatori e Fiscali – che è a disposizione dei Produttori per gli eventuali chiarimenti del caso.